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Ordinanza — n. 19027/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaints lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mario Tarricone's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Tarricone challenged the lower court's sentencing and recidivism application, arguing the reasoning was contradictory and illogical. The court rejected these claims as generic because they failed to explicitly articulate specific factual or legal criticisms against the original decision's grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding sentencing or recidivism without specific factual or legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints sentencing review recidivism application lack of specific arguments court costs award Italian criminal procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE MARIO nato a CERIGNOLA il 27/08/1955 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Tarricone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena inflitta ed all'applicazione della recidiva, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che, comunque, tale doglianza non supera la soglia di ammissibilità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni alla ritenuta equivalenza tra la recidiva reiterata specifica e le già concesse circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consig