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Ordinanza — n. 19026/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19026/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BRITA GIOVANNI nato a FOGGIA il 10/06/1974 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Di Brita Giovanni, ritenuto che, l'unico motivo, con cui si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 157 cod. pen. per essere tutti i reati imputati al ricorrente estinti per prescrizione, è manifestamente infondato poiché, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex Multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè Giovanni, Rv. 285267-01); che, pertanto, considerando che la data di consumazione del reato è il 13/06/2008, che al ricorrente è stata riconosciuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, il termine ordinario di prescrizione per il reato di ricettazione di cui ai Capi B) e D), deve individuarsi il 13/10/2021 (8+2/3=13 anni,4 mesi); il termine massimo di prescrizione si individua il 02/09/2030 (13,4+2/3=22 anni, 2 mesi, 20 giorni); che, invero, il termine ordinario di prescrizione per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, di cui al Capo A) si individua il 13/10/2021 (12-1/3+2/3=13 anni,4 mesi); il termine massimo di prescrizione si individua il 02/09/2030 (13,4+2/3=22 anni, 2 mesi, 20 giorni); che, pertanto, il termine di prescrizione per i reati imputati al ricorrente non è ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 19026/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen. per essere tutti i reati imputati al ricorrente estinti per prescrizione, è manifestamente infondato poiché, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex Multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè Giovanni, Rv. 285267-01); che, pertanto, considerando che la data di consumazione del reato è il 13/06/2008, che al ricorrente è stata riconosciuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, il termine ordinario di prescrizione per il reato di ricettazione di cui ai Capi B) e D), deve individuarsi il 13/10/2021 (8+2/3=13 anni,4 mesi); il termine massimo di prescrizione si individua il 02/09/2030 (13,4+2/3=22 anni, 2 mesi, 20 giorni); che, invero, il termine ordinario di prescrizione per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, di cui al Capo A) si individua il 13/10/2021 (12-1/3+2/3=13 anni,4 mesi); il termine massimo di prescrizione si individua il 02/09/2030 (13,4+2/3=22 anni, 2 mesi, 20 giorni); che, pertanto, il termine di prescrizione per i reati imputati al ricorrente non è ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione falsificazione di monete pena di recesso revisione in materia penale reati penali inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Letto il ricorso di Di Brita Giovanni, ritenuto che, l'unico motivo, con cui si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BRITA GIOVANNI nato a FOGGIA il 10/06/1974 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Brita Giovanni, ritenuto che, l'unico motivo, con cui si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 157 cod. pen. per essere tutti i reati imputati al ricorrente estinti per prescrizione, è manifestamente infondato poiché, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex Multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè Giovanni, Rv. 285267-01); che, pertanto, considerando che la data di consumazione del reato è il 13/06/2008, che al ricorrente è stata riconosciuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, il termine ordinario di prescrizione per il reato di ricettazione di cui ai Capi B) e D), deve individuarsi il 13/10/2021 (8+2/3=13 anni,4 mesi); il termine massimo di prescrizione si individua il 02/09/2030 (13,4+2/3=22 anni, 2 mesi, 20 giorni); che, invero, il termine ordinario di prescrizione per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, di cui al Capo A) si individua il 13/10/2021 (12-1/3+2/3=13 anni,4 mesi); il termine massimo di prescrizione si individua il 02/09/2030 (13,4+2/3=22 anni, 2 mesi, 20 giorni); che, pertanto, il termine di prescrizione per i reati imputati al ricorrente non è ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19