Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19025/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Ruocco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for an erroneous application of criminal law and insufficient motivation regarding his liability, but the court found these grounds repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower courts. Consequently, the decision was dismissed because the appeal failed to provide a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and rejected by the court of first instance without offering a specific and critical analysis of the reasoning adopted by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism repetitive grounds double conformity cassation procedure duplica divieto della doppia presa in considerazione doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUOCCO FRANCESCO nato a GRAGNANO il 02/06/1978 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Ruocco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità del ricorrente, non superala soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che la Corte territoriale ha fatto rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, avendo cura di effettuare ulteriori precisazioni in punto di responsabilità; che, del resto, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il C