Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19024/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Bufano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's decision regarding the confiscation of assets, arguing violations of criminal procedure and substantive law. The court rejected these claims because the arguments were already adequately examined and dismissed by the first-instance judge without requiring a new specific analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court without providing a specific and distinct criticism of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism confiscation of assets criminal procedure violation sufficiency of first instance fine di indebito profitto ricettazione inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
artt. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Roberto Bufano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFANO ROBERTO nato a BITONTO il 09/09/1985 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roberto Bufano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata che si integra con quella di primo grado esplicita nella rilevazione della disponibilità in cap al ricorrente del bene ricettato (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata).

Il ricorso si profila, inoltre diretto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Cons