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Ordinanza — n. 19023/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Avitabile and Cafisi inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for violations of procedural and penal codes regarding evidence and sentencing, but the court found their criticisms repetitive and lacking specific analysis. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sound and the appeals failed to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 43, 707, 62-bis cod. pen.: Appeals must contain specific criticism of the lower court's reasoning; generic reiterations of already examined points are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals specific criticism requirement repetitive arguments sentencing proportionality procedural violation claim attenuazione della pena precedenti penali rilevanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 43 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
artt. 129 cod. proc. pen
Letti i ricorsi di Fortunato Avitabile e Giuseppe Cafisi; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 43, 707 e 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AVITABILE FORTUNATO nato a PAGANI il 13/12/1965 CAFISI GIUSEPPE nato a PAGANI il 26/08/1963 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Fortunato Avitabile e Giuseppe Cafisi; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 43, 707 e 62-bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sui prevenuti e sulla dosimetria della pena inflitta, la cui congruità è stata correttamente motivata dalla Corte territoriale in ragione alla biografia criminale dei correi, della emersione della loro spiccata propensione al crimine e della carenza assoluta di positivi elementi apprezzabili ai fini di un'eventuale rideterminazione della pena tramite la concessione delle circostanze attenuanti generiche); che la censura in punto di responsabilità, oltre che reiterativa, è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 I