Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of significant mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Buono Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the lower court's reasoning was sufficient and logical, noting the absence of positive elements to warrant such mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic complaints about the lack of mitigating circumstances without identifying specific factors of irreconcilability, as the judge may legitimately deny them due to the absence of positive evidence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BUONO ANTONIO nato a ACERRA il 05/01/1971 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Buono Antonio, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., oltreché reiterativo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che, invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986); inoltre, il ricorso è generico poiché non viene indicato alcun fattore significativo di nneritevolezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consi 'ere Estensore Il Presidente