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Ordinanza — n. 19021/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grievances and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Foti Belligammi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's decision citing violations of procedural and penal codes, but the court found these arguments repetitive of previously examined grievances. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific critical analysis required for admissibility under the relevant codes.

Regesto Legislator

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Art. 125, 192, 546 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 131-bis, 62-bis, 133 e 163 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of previously examined grievances without providing a specific critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances lack of specific critique procedural codes violation court costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 125 of the Code of Criminal Procedure
Art. 192 of the Code of Criminal Procedure
Art. 546 co. 1 lett. e) of the Code of Criminal Procedure
Art. 131-bis of the Penal Code
Art. 62-bis of the Penal Code
Art. 133 of the Penal Code
Art. 163 of the Penal Code
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI BELLIGAMMI CARMELO nato a CESARO' il 01/03/1948 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; s,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Foti Belligammi; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 125, 192, 546 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen., e artt. 131-bis, 62-bis, 133 e 163 cod. pen., poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata); che il primo motivo in punto di responsabilità, oltre ad essere reiterativo, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Cons