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Ordinanza — n. 19020/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic and repetitive grounds regarding identification and evidence relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Geiba Elsayed Omar Mossad inadmissible. The appellant argued violations of procedural and constitutional laws regarding the identification of the recipient and the relevance of fiscal documents. The court rejected these claims as generic, repetitive, and lacking specific criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 24 Cost.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, and fail to provide specific criticism of the lower court's reasoning or identify precise distortions of procedural issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments lack of specificity procedural law ricompensa ricettazione divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
artt. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Geiba Elsayed Omar Mossad, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen.; 530, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEIBA ELSAYED OMAR MOSSAD nato il 09/01/1978 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Geiba Elsayed Omar Mossad, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen.; 530, comma 2, cod. proc. pen. e 24 Cost., oltre ad essere generico, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 11 della sentenza impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi di carattere individualizzante ai fini dell'identificazione del ricorrente nella persona che consegnò l'assegno oggetto di ricettazione; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali - si vedano pagg. 11-12 ove il giudice del merito ha congruamente e non illogicamente motivato in ordine alla rilevanza della documentazione fiscale acquisita -; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Co sigliere tensore Il P