Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to exhaust appellate grounds and lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Curi inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected because it merely restated arguments already properly analyzed by the lower court without specific legal criticism. The second ground was inadmissible as it raised a new issue regarding Articles 4 and 61 of the Penal Code that had not been the subject of the appellate appeal, violating the principle of devolution. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for a valid petition to the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises issues not raised in the appeal judgment or lacks specific legal criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURI FRANCESCO nato a CIVITAVECCHIA il 03/02/1973 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Curi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale e processuale in relazione alla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa, non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 4 L. 110/75 e 61 n. 2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione), con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il