Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for failure to cite specific aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Nanagulova Alina inadmissible due to procedural violations. The appellant argued for a re-reading of evidence regarding extortion and challenged the recognition of an active recusal, but the court found these arguments either repetitive or improperly raised. Specifically, the court ruled that the second ground concerning the aggravating circumstance of 'more people gathered' was not previously deduced as an appeal reason, violating Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation do not correspond to those raised in the appeal judgment or if new grounds are introduced without prior deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANAGULOVA ALINA ( CUI 043BWWB ) nata il 11/01/1998 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nanagt4lova Alina, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, oltreché reiterativo, è volto a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, invero, il giudice del merito ha correttamente evidenziato la sussistenza dell'estorsione, in tutti i suoi elementi costitutivi - si vedano le pagine 8-9 della sent. impugnata -; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata - si veda pag. 6 - che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificatamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del recesso attivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 9 della sent. impugnata, ha evidenziato l'impossibilità di riconoscere la diminuente de quo in quanto nessuna condotta tesa a scongiurare l'evento dannoso è stata realizzata dalla ricorrente che, invero, ha perpetrato una condotta estorsiva e violenta (Sez. 2, n. 24551 dell'8/05/2015, Supino, Rv. 264226-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigl re estenso