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Ordinanza — n. 19016/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of jurisdiction over fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bracale, Pucinelli, and Riccio inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding the crimes and their attribution to them. The court rejected these claims because the lower court provided a rational and exhaustive motivation for its findings, which falls exclusively within the trial court's competence rather than the supreme court's.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. c, c.p.; Art. 360 n. 1 lett. f, c.p.: Appeals challenging the factual assessment of crimes and the attribution of liability to the accused are inadmissible before the Court of Cassation if the lower court has offered a rational and exhaustive motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Court of Cassation jurisdiction factual assessment review attribution of liability exhaustive motivation requirement recidiva nell'infrazione criminalità persistente punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. c, c.p.
Art. 360 n. 1 lett. f, c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACALE ROCCO nato a NAPOLI il 06/10/1965 PUCCINELLI GENNARO nato a NAPOLI il 20/08/1982 RICCIO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 07/12/1982 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

fl z c, AA:77--1-"1 Letti i ricorsi di Bracale RoccolPucinellgGennaro e Riccio Immacolata; considerato che i due motivi proposti nell'interesse di Bracale non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza dei reati contestati ed alla loro attribuibilità al ricorrente, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Invero, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una razionale e logica motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente sia in ordine alla consumazione dei reati fine, che a quella del reato associativo (pagg. 9, 10 ed 11 con riguardo ai reati fine, in relazione ad uno dei quali vi era stato l'arresto in flagranza e pag. 12 per l'associazione).

Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Pucinelli e Riccio si configura, del pari, inammissibile. Segnatamente: (a) non superano la soglia di ammissibilità i primi due motivi di ricorso con i qual si reiterano le doglianze in ordine alla partecipazione dei ricorrenti all' associazione ed ai reati fine, nonostante la Corte di appello abbia confermato la responsabilità sulla base della valorizzazione degli elementi utilizzabili (arresto in flagranza, denunce, omogeneità del modus operandi, e per quanto concerne l'associazione anche i con) fornendo sul punto una motivazione razionale, esaustiva e logica che si sottrae ad ogni censura (pagg. 9-12 della sentenza impugnata), (b) sono manifestamente infondate le censure proposte con gli altri due motivi in ordine sia alla definizione del trattamento sanzionatorio che al riconoscimento della recidiva; invero, con specifico riferimento al Pucinelli la Corte rilevava che la condotta contestata indicava un concreto accrescimento della pericolosità, mentre, con riguardo al trattamento sanzionatorio, offriva una esaustiva motivazione in ordine alla commisurazione sia della pena base che degli aumenti per la continuazione (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d