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Ordinanza — n. 19013/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19013/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto i ricorsi di Mastroberardini Antonio, Catapano Crístofer, Camerino Giovanni Andrea; ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Catapano Cristofer e Mastroberardini Antonio non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) il primo motivo, che contesta la conferma della responsabilità, non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto la motivazione contestata offre una persuasiva e razionale valutazione in ordine alla attribuzione ai ricorrenti della condotta contestata fondata sulla analitica valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa (pagg. 8-10 della sentenza impugnata); (b) anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto contesta genericamente il trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata, sul punto, ha offerto una persuasiva motivazione, rilevando che le modalità di realizzazione della condotta (non occasionale e pianificata) e l'entità dell'offesa escludevano ostavano ad un bilanciamento più favorevole, e che non poteva essere ulteriormente contenuto l'aumento per la continuazione (pag.12 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19013/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 8-10 della sentenza impugnata); (b) anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto contesta genericamente il trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata, sul punto, ha offerto una persuasiva motivazione, rilevando che le modalità di realizzazione della condotta (non occasionale e pianificata) e l'entità dell'offesa escludevano ostavano ad un bilanciamento più favorevole, e che non poteva essere ulteriormente contenuto l'aumento per la continuazione (pag.12 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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reiterazione di reati penali procedura di revisione penale attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali altri capi d'accusa difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASTROBERARDINI ANTONIO nato a TARANTO il 27/08/1963 CATAPANO CRISTOFER nato a TARANTO il 21/11/1999 CAMERINO GIOVANNI ANDREA nato a TARANTO il 01/12/1990 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto i ricorsi di Mastroberardini Antonio, Catapano Crístofer, Camerino Giovanni Andrea; ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Catapano Cristofer e Mastroberardini Antonio non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) il primo motivo, che contesta la conferma della responsabilità, non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto la motivazione contestata offre una persuasiva e razionale valutazione in ordine alla attribuzione ai ricorrenti della condotta contestata fondata sulla analitica valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa (pagg. 8-10 della sentenza impugnata); (b) anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto contesta genericamente il trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata, sul punto, ha offerto una persuasiva motivazione, rilevando che le modalità di realizzazione della condotta (non occasionale e pianificata) e l'entità dell'offesa escludevano ostavano ad un bilanciamento più favorevole, e che non poteva essere ulteriormente contenuto l'aumento per la continuazione (pag.12 della sentenza impugnata).

La motivazione della sentenza impugnata si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede. Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Camerino Giovanni Andrea non supera la soglia di inammissibilità in quanto contesta in modo reiterato il percorso motivazionale emergente dal compendio integrato delle due sentenze conformi di merito senza indicare vizi logici manifesti e decisivi dello stesso, di fatto instando per una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove ed, in particolare, della attendibilità delle dichiarazioni di Bidoli; contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una motivazione persuasiva e razionale sia in ordine alla responsabilità del ricorrente, che in relazione alla legittimità della qualificazione giuridica assegnata da condotta (pagg. 9-11 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19