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Ordinanza — n. 19010/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19010/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABELLICO CLAUDIO nato a ROMA il 01/03/1961 SABELLICO MASSIMILIANO nato a ROMA il 22/09/1994 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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art. 526 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABELLICO CLAUDIO nato a ROMA il 01/03/1961 SABELLICO MASSIMILIANO nato a ROMA il 22/09/1994 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente motivazione del mutamento giurisprudenza motivi validi pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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art. 526 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABELLICO CLAUDIO nato a ROMA il 01/03/1961 SABELLICO MASSIMILIANO nato a ROMA il 22/09/1994 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Sabellico e Claudio Sabellico; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine agli artt. 546, 125 comma 3, 187, 597 cod. proc. pen. e 56, 62-bis e 133 cod. pen., non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sui prevenuti e pag. 16 in punto di dosimetria della pena inflitta, il cui discostamento dal minimo edittale è stato correttamente motivato dalla Corte territoriale in ragione delle spessore criminale dei correi e della gravità delle condotte); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di norme processuali con specifico riferimento all'art. 526 cod. proc. pen., non è consentito poiché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati dì fatto che sorreggono la richiesta; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Co