Ordinanza — n. 19009/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIN ALICE nato a TREVISO il 15/12/1995 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Coin Alice, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata - si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19009/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata - si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIN ALICE nato a TREVISO il 15/12/1995 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Coin Alice, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata - si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
è manifestamente infondato, poiché il tribunale aveva assolto il ricorrente in relazione al reato di cui al Capo B) di talché non è possibile ravvisare il vizio di omessa motivazione in relazione allo stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consiglirre Estensore Il Pre e