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Ordinanza — n. 19009/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19009/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIN ALICE nato a TREVISO il 15/12/1995 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Coin Alice, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata - si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19009/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata - si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti allegazioni fattuali non credibili allegazioni di persecuzione contraddittorie prove acquisite tramite sorveglianza prove corroboranti accertamento insufficiente dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIN ALICE nato a TREVISO il 15/12/1995 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Coin Alice, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata - si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

è manifestamente infondato, poiché il tribunale aveva assolto il ricorrente in relazione al reato di cui al Capo B) di talché non è possibile ravvisare il vizio di omessa motivazione in relazione allo stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consiglirre Estensore Il Pre e