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Ordinanza — n. 19008/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on evidence evaluation and discretionary sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marius Florian inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in its evidence assessment and sentencing balance, but the Court held that reviewing the logical soundness of the trial court's reasoning is prohibited under Italian law. Consequently, the Court ruled that the first ground regarding evidence was barred by preclusion, while the second ground on sentencing discretion was rejected because the lower court's decision was sufficiently motivated and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own judgment for that of the trial court, nor can it assess the logical consistency of the reasoning, as these matters fall within the exclusive domain of the lower judiciary.

Parole chiave

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preclusion of cassation review evaluation of evidence by trial court discretionary sentencing balance logical reasoning of lower court inadmissibility of appeal censura dell'apprezzamento delle prove revisione della sentenza penale esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIUS FLORIAN nato il 11/05/1996 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marius Florian; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati contestati, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 4-6); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pp. 7-8), sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Co re estensore DEPOSATATA Il