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Ordinanza — n. 19004/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19004/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19004/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAMBURRINI ALESSIA nato a ROMA il 13/07/1980 BOCCANERA MARCELLA nato a ROMA 11 15/06/1955 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAMBURRINI ALESSIA nato a ROMA il 13/07/1980 BOCCANERA MARCELLA nato a ROMA 11 15/06/1955 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Parole chiave

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riapertura della pratica revisione in materia penale impugnabilità della decisione di rinvio censura dell'apprezzamento delle prove rinvio del dibattimento reiterazione di reati penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAMBURRINI ALESSIA nato a ROMA il 13/07/1980 BOCCANERA MARCELLA nato a ROMA 11 15/06/1955 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati con un unico atto nell'interesse di Tamburrini Alessia e Boccanera Marcella; ritenuto che il primo e il secondo motivo dei ricorsi, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale formulata con l'atto di appello e alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità delle imputate per il delitto di rapina contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti probatorie, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) e, in ogni caso, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 dep. 11/01/2019, Motta Pelli Sri, Rv. 275114), come avvenuto nella specie; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità delle imputate e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla coerenza e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il CoRs