Ordinanza — n. 19003/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONOPANE MARCO nato a ROMA il 10/05/1976 MALASH MONA MOHAMED NABIL SHEHATA nato a ROMA il 22/12/1984 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 493 ter cod. pen; Ordinanza — n. 19003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONOPANE MARCO nato a ROMA il 10/05/1976 MALASH MONA MOHAMED NABIL SHEHATA nato a ROMA il 22/12/1984 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONOPANE MARCO nato a ROMA il 10/05/1976 MALASH MONA MOHAMED NABIL SHEHATA nato a ROMA il 22/12/1984 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marco Buonopane e Malash Mona Mohamed Nabil Shehata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine agli artt. 493 ter cod. pen. (per entrambi i ricorrenti) e 337 cod. pen. (per il solo Buonopane), non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), oltre che volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consig