Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19003/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19003/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONOPANE MARCO nato a ROMA il 10/05/1976 MALASH MONA MOHAMED NABIL SHEHATA nato a ROMA il 22/12/1984 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 493 ter cod. pen; Ordinanza — n. 19003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONOPANE MARCO nato a ROMA il 10/05/1976 MALASH MONA MOHAMED NABIL SHEHATA nato a ROMA il 22/12/1984 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione esame nel merito legittimazione a ricorrere prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivazione inadeguata delle censure costituzionali probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 493 ter cod. pen
Letto il ricorso di Marco Buonopane e Malash Mona Mohamed Nabil Shehata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine agli artt. 493 ter cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONOPANE MARCO nato a ROMA il 10/05/1976 MALASH MONA MOHAMED NABIL SHEHATA nato a ROMA il 22/12/1984 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Buonopane e Malash Mona Mohamed Nabil Shehata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine agli artt. 493 ter cod. pen. (per entrambi i ricorrenti) e 337 cod. pen. (per il solo Buonopane), non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), oltre che volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consig