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Ordinanza — n. 19001/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding untimely appeal due to absent defendant's lack of notification under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Arena's appeal inadmissible, rejecting his claim that the appellate deadline expired due to a lack of notification for an absent defendant. The court ruled that under current law, absent defendants do not require notification of abbreviated trial judgments, and such notifications, if made, do not affect the appeal timeline. Consequently, the alleged procedural violations were found to be non-existent, and the appeal was dismissed with costs awarded to the state.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: The appeal by an absent defendant in an abbreviated trial is not subject to notification requirements, and any such notification does not interrupt the appeal period.

Parole chiave

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absent defendant notification abbreviated trial procedure appellate deadline calculation procedural inadmissibility contumacy in absentia notifica tardiva dei difetti corretta notificazione tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 3, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe Arena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. in rel.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n.
Art. 134 disp. att.
Legge 16 dicembre 1999, n. 479
att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (cfr.
art. 591 cod. proc. pen
all'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, Mustafa
Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, Sinito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 08/08/1977 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Arena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. in rel. all'art. 591 cod. proc. pen. per intempestività dell'appello conseguente ad omessa notifica all'imputato assente della sentenza di condanna emessa dal Tribunale a seguito di rito abbreviato, è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute e/o ad inutilizzabilità patologica; che tale motivo si pone in contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (cfr.

Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Mustafa, Rv. 278552); che, quindi, non sussistono i vizi addotti atteso che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (cfr.

Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 I