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Ordinanza — n. 18999/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Danilo Costantini inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for leniency based on voluntary surrender and identification errors, but the Court found his arguments were merely repetitive of those already rejected by the lower court. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for legal review under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, comma 1 c.p.; Art. 133, comma 1 c.p. Appeals must contain specific legal criticism; repetitive arguments or those lacking concrete grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments specific legal criticism voluntary surrender sentencing discretion abbandono del procedimento penale sospensione dell'istruzione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 1, lett. a) c.p.p.
Letto il ricorso di Costantini Danilo, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 132, comma 1 c.p.
Art. 133, comma 1 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Costantini Danilo, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI DANILO nato a ASCOLI PICENO il 16/12/1973 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Costantini Danilo, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato la testimonianza oculare del Cantalamessa al fine di disattendere la generica ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa e pedissequamente riproposta in questa sede; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - si veda, in particolare, pag. 4 della sent. impugnata -; considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del ricorrente nel soggetto che ha realizzato la rapina, oltreché reiterativo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non spiega le ragioni poste a fondamento della prospettata inutilizzabilità, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che l'ultimo motivo, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estenso