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Ordinanza — n. 18998/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hadj Romdhane Zouhaier inadmissible because the sole ground raised lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for non-punishment based on the expiration of the statute of limitations for attempted theft, which had indeed matured on January 8, 2023. However, the court ruled that generic allegations without precise legal reasoning fail to establish a valid relationship of appeal, thereby precluding the examination of prescription defenses.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely generic and lack specific legal reasoning and references to the contested act's motivation, as this prevents the formation of a valid relationship of appeal and the subsequent examination of non-punishment causes.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity Article 581 Code of Criminal Procedure statute of limitations attempted theft non-punishment causes Cassation appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Hadj Romdhane Zouhaier, ritenuto che l'unico motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, dell'art. 581 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Hadj Romdhane Zouhaier, ritenuto che l'unico motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, dell'art. 581 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013
S.U., n. 6903 del 27/5/2016
S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep.
S.U., n. 12602 del 17/12/2015
268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep.
S.U., n. 32 del 22/11/2000
266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJ ROMDHANE ZOUHAIER (CUI 053306V) nato il 28/05/1959 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hadj Romdhane Zouhaier, ritenuto che l'unico motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, dell'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ad esercitare il proprio sindacato; considerato che, il massimo della pena edittale stabilita per il reato di furto è 6 anni, che il delitto di tentato furto di cui al capo a) della imputazione è stato commesso '8/07/2015, il termine massimo di prescrizione è maturato '8/01/2023 (6+1/4); che, invero, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell' 8/05/2013, Rv. 256463;

S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere tensore