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Ordinanza — n. 18997/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming insufficient reasoning and improper reclassification of criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Mihai Alexandru and Busuioc Richard Constantin inadmissible. The appellants argued for a factual reconstruction and a reclassification of the crime to intentional injury under Article 116 of the Penal Code. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was sound and that accomplice liability requires the defendant to have accepted the risk of the specific criminal outcome.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging the lower court's reasoning on factual reconstruction or the reclassification of criminal acts are inadmissible in the stage of legality, as the appellate court must be bound by the facts and legal characterization established by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals reclassification of crime accomplice liability indirect intent Corte di Cassazione altri reati reato d'evento rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. pen.
art. 116 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIHAI ALEXANDRU nato il 30/08/1989 BUSUIOC RICHARD CONSTANTIN nato il 25/09/1985 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti a mezzo dei rispettivi difensori, di Mihai Alexandru e di Busuioc Richard Constantin, ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3-5 ove la Corte ha indicato i plurimi e convergenti elementi probatori attraverso i quali disattendere la ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti); osservato che il secondo motivo proposto nell'interesse di Busuioc Richard Constantin, con cui si lamenta il vizio della motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel reato di lesioni dolose ai sensi dell'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di congrua motivazione con cui la Corte d'appello ha evidenziato come, in virtù del ruolo assunto dal ricorrente nell'episodio delittuoso, non fosse ragionevole ipotizzare che la rapina fosse evento imprevedibile e non voluto (si vedano pagg. 4-5), in aderenza al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479-01); osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consiglie estensore