Cassation appeal dismissed for reiterating facts already rejected by lower court without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luigi Buonocore's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Buonocore argued that the lower court erred in applying Article 646 of the Penal Code regarding the subjective element of the crime of misappropriation. The court rejected this claim as it merely repeated facts already disallowed in the appellate proceedings without providing specific, critical argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding facts already rejected in lower courts, lacking specific critical argumentation against the judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE LUIGI nato a NAPOLI il 12/05/1970 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Buonocidore Luigi, ritenuto che l'unico motivo, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 646 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeclucibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si vedano le pagg. 3-4 ove si è evidenziata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pres nt