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Ordinanza — n. 18990/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18990/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Di Maggio Raffaele inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued against the declaration of responsibility and the lack of mitigating circumstances, but the court found the first argument legally unfounded and the second too generic. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific grounds required by law to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of appeal, lacking a specific correlation with the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity repetition of arguments procedural dismissal cassation review mitigating circumstances recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO RAFFAELE nato a NAPOLI il 24/03/1984 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ,ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Maggio Raffaele, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta ia correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato a fronte della motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile con cui la Corte d'appello colloca e correda l'indizio dell'intestazione della sim telefonica al ricorrente di altri elementi convergenti a sostegno del coinvolgimento del ricorrente - si vedano le pagine 5-6 della sent. impugnata -, di talché non sono decisive le argomentazioni in forza delle quali il ricorrente è stato assolto da altro procedimento; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva Vinammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere,estensore Il Presi