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Ordinanza — n. 18989/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding robbery mitigation, upholding lower court's refusal of special leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Lorenzo Ucheechukwu Girelli's appeal inadmissible, rejecting his claim for special leniency under Article 62 of the Penal Code. The appellant argued that the appellate court incorrectly denied mitigation based on the low value of stolen goods, while the court emphasized that robbery inherently harms personal liberty and integrity beyond mere property loss. Consequently, the court affirmed that the victim's full release receipt does not automatically bind the judge to recognize the defendant's reduced social danger.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.; The court must independently assess the neutralization of social danger and the offender's repentance, meaning a victim's full release receipt is not automatically binding for granting special leniency in robbery cases.

Parole chiave

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special leniency robbery Article 62 Penal Code social danger assessment victim release receipt inadmissible appeal risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno civile vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Letto il ricorso di Girelli Lorenzo Ucheechukwu, ritenuto che l'unico motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRELLI LORENZO UCHEECHUKWU nato a MANERBIO il 20/08/2003 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Girelli Lorenzo Ucheechukwu, ritenuto che l'unico motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile - si vedano le pagine - con cui la Corte d'appello ha motivatamente disatteso il riconoscimento dell'attenuante cd. "del danno di speciale tenuità", in conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la configurabilità dell'attenuante de qua in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 282424-01); che, invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424-01 ; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere,estensore Il Rre