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Ordinanza — n. 18988/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on trademark infringement and theft charges due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luciano Rippa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged convictions for trademark infringement and theft, arguing legal errors regarding the nature of the crime and sentencing comparisons. The court rejected these arguments as procedurally inadmissible, citing that the lower court correctly applied established legal principles and that the appellant's complaints merely reiterated points already dismissed on appeal without new specific arguments.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 517 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the legal qualification of facts or the application of sentencing rules are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected by the appellate court or fail to provide specific, arguable criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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trademark infringement theft conviction inadmissible appeal legal qualification sentencing comparison origine delle merci indicazione di provenienza contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Letto il ricorso di Rippa Luciano, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualifica giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 474 cod.
Art. 517 cod. pen.
275814-01); rilevato che il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 517 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
3); considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Rippa Luciano, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualifica giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 474 cod.
art. 517 cod. pen
275814-01); rilevato che il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 517 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
3); considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16802 del 11/01/2019, Assane
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
pen., ritenuti rilevanti ai fini della sua esclusione (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPPA LUCIANO nato a NAPOLI il 18/05/1984 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rippa Luciano, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualifica giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice che, nelle pagine 2-3-, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16802 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01); rilevato che il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del SUD convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, ciò nondimeno, la Corte d'appello ha motivatamente disatteso tale richiesta indicando gli elementi, di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti rilevanti ai fini della sua esclusione (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044-91); visto l'ultimo motivo, con cui si lamenta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze in modo, peraltro, generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila