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Ordinanza — n. 18986/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18986/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Logarzo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court ruled that several arguments regarding the reconstruction of facts, active desistance, and conditional sentence suspension were not properly raised as specific grounds during the second instance proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the law requires such specific objections to be explicitly stated in the appeal to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific grounds for cassation; failure to raise a ground at second instance renders it inadmissible in third instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific grounds requirement second instance procedure failure to object cassation review limits legittimazione a contestare licenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, PMT, Rv. 277019-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOGARZO GIOVANNI nato a ROFRANO il 25/01/1971 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Logarzo Giovanni, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione «per avere elevato nella fattispecie incriminal:rice un fatto storico privo di rilevanza», non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della desistenza attiva ovvero del tentativo, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 1-2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, ciò nondimeno, il motivo è altresì manifestamente infondato involgendo doglianze in punto di mero fatto; osservato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla costruzione della recinzione da parte del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il quarto motivo, con cui si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato poiché pone delle censure di fatto a base dell'eccezione di prescrizione, la quale è stata esclusa dai giudici del merito, che hanno correttamente ricostruito in permanenza la occupazione del ricorrente, in assenza di atti interruttivi della consumazione riferibili alla sentenza di primo grado - si veda pag. 3 della sent. impugnata - (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, PMT, Rv. 277019-01); ritenuto che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 1-2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente il 26 febbraio 2024 che, reiterando in ordine alla permanenza della condotta, al fine di individuare un diverso dies a quo del termine di prescrizione del reato, ed in relazione al vizio di omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, nulla aggiunge al fine di superare le suddette cause di inammissibilità; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Co