Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove prescription date with incontrovertible evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the burden of proof regarding the prescription of the crime. Although the appellant argued the crime was consummated before the appeal judgment, no documentary evidence supported the specific date of the debt collection. The court ruled that without incontrovertible proof, the lower court's findings stand under the principle of autosufficiency of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellant bears the burden of proving facts invoked for the first time in cassation, such as the date of consummation for prescription, and must provide incontrovertible evidence that cannot be contradicted by other trial evidence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGNANO PASQUALE nato a NAPOLI il 24/08/1956 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mugnano Pasquale, ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, per essere il suddetto termine interamente decorso in data anteriore a quella sentenza di appello, è inammissibile poiché il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 4115 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300-01;
Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Acacia, Rv. 265330-01; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525-01; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005, Rossi, Rv. 233322-01); che, invero, nel caso di specie la data di incasso dell'assegno né è stata indicata dalla sentenza di primo grado, né è stata dedotta in appello con l'eccezione di prescrizione, né è stata documentalmente provata attraverso il ricorso per cassazione, nel quale la difesa del ricorrente si limita ad affermare che l'assegno è stato incassato 1'8/05/2023 senza allegare comprovati elementi da cui questa Corte possa ricavare con obbiettiva certezza la corrispondenza di tale data con quella di incasso dell'assegno; che, pertanto, tale onere di allegazione non è stato soddisfatto, restando preclusa a questa Corte la rivalutazione dei fatti posti a fondamento della censura proposta in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, secondo cui il ricorrente ha l'onere di suffragare la validità dei suoi (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv 241023); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estenso