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Ordinanza — n. 18983/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic complaints fail to provide specific legal arguments against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Martis Teresa and Corsale Giovanni inadmissible. The court found that the arguments regarding Article 530 of the Code of Criminal Procedure and the state of necessity were merely repetitive of points already rejected at the appellate level. Consequently, the appeals were dismissed without merit, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 530 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; generic complaints or mere factual grievances that do not critically address the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic complaints state of necessity Article 530 criminal procedure repetitive arguments court costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 530 cod. proc. pen.
E CONSIDERATO IN !DIRITTO Letti i ricorsi, proposti con distinti atti, cii Martis Teresa e Corsale Giovanni, ritenuto che il primo e il secondo motivo, comuni ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta la violazione dell'art. 530 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTIS TERESA nata a PALERMO il 01/07/1992 CORSALE GIOVANNI nato a PALERMO il 16/10/1988 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN !DIRITTO Letti i ricorsi, proposti con distinti atti, cii Martis Teresa e Corsale Giovanni, ritenuto che il primo e il secondo motivo, comuni ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen in modo, peraltro, generico, ed il mancato riconoscimento dello stato di necessità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 4- 9), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso risolvendosi in delle doglianze in punto di mero fatto; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1