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Ordinanza — n. 18981/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming leniency denial due to prior record and trivial motives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Turco Daniele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly denied statutory leniency based on his criminal history and trivial motives, while also claiming procedural violations regarding witness testimony. The court rejected these claims, ruling that the first-instance judgment was legally sound and that the appellant's arguments merely sought a re-evaluation of facts, which is prohibited in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b and Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.: The Court of Cassation reviews only the structural coherence of the lower court's reasoning; it cannot re-evaluate factual circumstances or substitute its own assessment of evidence, thereby dismissing appeals that merely request a different factual evaluation without specific legal criticism.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Statutory Leniency Prior Criminal Record Inadmissible Appeal Factual Re-evaluation Trivial Motives punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
252349); rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltreché essere anch'esso reiterativo, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione giuridicamente corretta (si veda pag.
Art. 164 cod. pen.
271269) e che, giustifica la mancata sospensione condizionale della pena a causa della presenza di plurime condizioni ostative a norma dell'art. 164 cod.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
252349); rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltreché essere anch'esso reiterativo, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione giuridicamente corretta (si veda pag.
art. 164 cod. pen
271269) e che, giustifica la mancata sospensione condizionale della pena a causa della presenza di plurime condizioni ostative a norma dell'art. 164 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO DANIELE nato a CANICATTI' il 22/11/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Turco Daniele, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, nonché il travisamento di prova in relazione alle dichiarazioni del teste Di Grado, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - si vedano le pagine 2-3 della sent. impugnata - e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, ciò nondimeno, il motivo è altresì manifestamente infondato, poiché a fronte di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, le critiche del ricorrente tendono a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349); rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltreché essere anch'esso reiterativo, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione giuridicamente corretta (si veda pag. 4 sent. impugnata) che non riconosce la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto a causa dei cospicui precedenti penali e per l'avere il ricorrente agito per motivi futili, condizioni che, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., ostano al riconoscimento dell'esclusione della punibilità; considerato che il terzo e l'ultimo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza - si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata - di una motivazione esente da evidenti illogicità che, condividendo la motivazione resa dal primo giudice, fa corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche secondo cui, non è necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) e che, giustifica la mancata sospensione condizionale della pena a causa della presenza di plurime condizioni ostative a norma dell'art. 164 cod. pen.; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Con