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Ordinanza — n. 18979/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18979/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO ROBERTO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Crivello Roberto, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello che, lungi dal confermare acriticamente le statuizioni del primo giudice, nelle pagine 1-2 della sentenza impugnata, ha indicato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ascritto al ricorrente; che, invero, le censure proposte dal ricorrente finiscono per prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, motivatamente disattesa dai giudici del merito con argomentazioni giuridicamente corrette e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del merito; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, poiché considerando che la pena massima edittale stabilita dalla legge per la contravvenzione di cui all'art.707 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18979/2024 — snpen · Corte di Cassazione: S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; SU., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); viste le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente il 10 febbraio 2024 che non hanno aggiunto argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione privilegiata atti impugnabili difesa penale calciatore professionista ritardo ingiustificato dell'azione penale durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO ROBERTO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Crivello Roberto, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello che, lungi dal confermare acriticamente le statuizioni del primo giudice, nelle pagine 1-2 della sentenza impugnata, ha indicato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ascritto al ricorrente; che, invero, le censure proposte dal ricorrente finiscono per prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, motivatamente disattesa dai giudici del merito con argomentazioni giuridicamente corrette e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del merito; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, poiché considerando che la pena massima edittale stabilita dalla legge per la contravvenzione di cui all'art.707 cod. pen.

è di anni 2, che il reato è stato commesso il 09/08/2018 e che nel primo grado si è verificata una sospensione del processo, con rinvio dei termini di prescrizione, dal 06/03/2020 al 18/09/2020 (per un totale di 196 giorni) per astensione del difensore, il termine di prescrizione si individua il 21/02/2024 (4+1/4+196 giorni di sospensione); che, invero, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 cieli' 8/05/2013, Rv. 256463;

S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; SU., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); viste le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente il 10 febbraio 2024 che non hanno aggiunto argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore