Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and inadmissible generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Scibilia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the first two grounds merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing new specific criticism, while the third ground regarding generic mitigating circumstances was legally impermissible in this stage of proceedings. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without specific new criticism, and if it raises issues such as generic mitigating circumstances that are not admissible at the stage of legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA SALVATORE nato a ERICE il 01/10/1994 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scibilia Salvatore, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli eià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagine 8-9 della sent. impugnata); rilevato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello, a pag. 10 della sent. impugnata, esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione sufficiente e giuridicamente corretta che evidenzia le modalità del fatto quale condizione ostativa al loro riconoscimento (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il