Ordinanza — n. 18977/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO' BENEDETTO nato a ORSARA DI PUGLIA il 22/01/1950 avverso la sentenza del 27/12/2022 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Nicolò Benedetto, visti i motivi, proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (in questo senso v.Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18977/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (in questo senso v.Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO' BENEDETTO nato a ORSARA DI PUGLIA il 22/01/1950 avverso la sentenza del 27/12/2022 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nicolò Benedetto, visti i motivi, proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (in questo senso v.Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presrnte