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Ordinanza — n. 18976/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18976/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Fallea Alfonso, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e conseguentemente, la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi indicativi della consapevolezza, ricorrente nell'imputato, circa la provenienza delittuosa della res, facendo così corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il criterio distinivo tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto consiste nell'elemento psicologico che, nella prima ipotesi configura una condotta dolosa, mentre nella seconda, configura una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv 238515-01;

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 18976/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi indicativi della consapevolezza, ricorrente nell'imputato, circa la provenienza delittuosa della res, facendo così corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il criterio distinivo tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto consiste nell'elemento psicologico che, nella prima ipotesi configura una condotta dolosa, mentre nella seconda, configura una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv 238515-01;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali decisione giustificata dell'assicuratore esenzione dall'assicurazione malattie deduzione per spese attenuazione della pena spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di Fallea Alfonso, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e conseguentemente, la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fallea Alfonso, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e conseguentemente, la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi indicativi della consapevolezza, ricorrente nell'imputato, circa la provenienza delittuosa della res, facendo così corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il criterio distinivo tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto consiste nell'elemento psicologico che, nella prima ipotesi configura una condotta dolosa, mentre nella seconda, configura una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv 238515-01;

Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv. 235897-01; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201542-01); rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello, a pag. 3 della sent. impugnata, esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione sufficiente e giuridicamente corretta che rileva l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/:2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de