Ordinanza — n. 18975/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLITTERI CALOGERO nato a PALERMO il 04/11/1980 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Billitteri Calogero; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di accertare l'effettiva attitudine minacciosa delle affermazioni rivolte dall'imputato alla persona offesa è generico e privo di specificità ed in ogni caso, non supportato da alcun elemento di critica argomentata avverso la sentenza impugnata; che le doglianze risultano meramente reiterative di censure già dedotte in appello edivi disattese (cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 18975/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu ali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLITTERI CALOGERO nato a PALERMO il 04/11/1980 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Billitteri Calogero; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di accertare l'effettiva attitudine minacciosa delle affermazioni rivolte dall'imputato alla persona offesa è generico e privo di specificità ed in ogni caso, non supportato da alcun elemento di critica argomentata avverso la sentenza impugnata; che le doglianze risultano meramente reiterative di censure già dedotte in appello edivi disattese (cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693;
Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133) con motivazione congrua e sufficientemente argomentata; che la Corte territoriale ha, correttamente, giustificato il giudizio di obiettiva idoneità minatoria delle affermazioni proferite dal Billitteri in considerazione tanto dell'intrinseca attitudine costrittiva del narrato, quanto del contesto particolarmente conflittuale che ha preceduto le conversazioni, culminato nell'episodio incendiario portato in danno della persona offesa; che, di contro, il ricorrente omette di rappresentare alcun elemento di segno contrario idoneo, in ipotesi, a disarticolare il complessivo giudizio valutativo compiuto dal giudice di merito, con la conseguenza che le doglianze proposte non risultano supportate da alcun elemento di critica argomentata avverso la sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., risulta generico e meramente reiterativo della medesima censura già proposta con l'atto d'appello ed adeguatamente disattesa dalla Corte territoriale, che ha valorizzato plurimi e consistenti elementi di segno negativo; né, peraltro, il ricorrente segnala elementi di segno contrario;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu ali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Con igliere Es ensore DEP