Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible due to lack of specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Leone Angela Maria inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court ruled this ground is not permitted in final review stages because it merely reproduces arguments already examined by the lower court without specific legal criticism. The decision relied on the principle that while lower courts do not need to address every favorable element, they must respond to the specific considerations raised by the interested party regarding the denial of leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in final review proceedings if it fails to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning, as such appeals are prohibited from merely reproducing arguments already adequately examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ANGELA MARIA nata a CASTELVETRANO il 04/12/1979 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Leone Angela Maria, rilevato che l'unico motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; che, peraltro, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01) - si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenziano plurimi elementi suscettibili di valutazione negativa, tra cui la gravità del fatto, la totale assenza di segni di resipiscenza, i plurimi e specifici precedenti penali -; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il