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Ordinanza — n. 18971/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18971/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOTOLESE FRANCESCO nato a CEGLIE MESSAPICA il 09/07/1994 GIANCOLA EMANUELE nato a GROTTAGLIE il 14/03/1996 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; .4

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18971/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è manifestamente infondato in quanto la rinuncia ai motivi di appello è stata effettuata dal difensore munito di procura speciale rilasciata dall'imputato e depositata in atti e in udienza; Letto il ricorso di Giancola Emanuele, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa ammende per infrazione procedurale attenuazione della pena motivi di cassazione sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
283489-01); considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta né come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOTOLESE FRANCESCO nato a CEGLIE MESSAPICA il 09/07/1994 GIANCOLA EMANUELE nato a GROTTAGLIE il 14/03/1996 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; .4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Motolese Francesco, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché le suddette circostanze non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena, di talché il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - si veda pag. 6 della sent. impugnata - (Ex Multis, Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.

è manifestamente infondato in quanto la rinuncia ai motivi di appello è stata effettuata dal difensore munito di procura speciale rilasciata dall'imputato e depositata in atti e in udienza; Letto il ricorso di Giancola Emanuele, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta né come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.

5) che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, né a verbale di udienza; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del