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Ordinanza — n. 18970/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on usury claim as evidence sufficiently proves the usurious agreement exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Zonile Salvatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the declaration of responsibility for usury, but the court found his claims manifestly unfounded. The decision relied on a complex of evidentiary elements, including intercepts, which conclusively demonstrated the existence of the usurious agreement beyond reasonable doubt.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or lack of motivation is manifestly unfounded, particularly when the existence of a usurious agreement is proven by a comprehensive set of evidence including intercepts.

Parole chiave

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usury agreement intercepted evidence manifestly unfounded inadmissible appeal procedural costs criminal liability burden of proof usura

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONILE SALVATORE nato a TARANTO il 08/10/1969 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zonile Salvatore, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di usura, è manifestamente infondato in quanto l'esistenza del patto usurario si fonda su un complesso di elementi di prova, anche di tipo intercettivo, che consentono di superare l'incertezza prospettata dal ricorrente facendo leva su alcuni passaggi di conversazione - si vedano le pagine 3-5 della sentenza impugnata -; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere hnsore Il Presidente