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Ordinanza — n. 18969/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18969/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILJAZOVSKI SEMRAN nato il 09/03/1996 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; f Letto il ricorso di Iljazovski Semran, ritenuto che l'unico motivo, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, trattandosi, peraltro, di una pena contenuta entro il minimo edittale stabilito dalla legge (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18969/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, trattandosi, peraltro, di una pena contenuta entro il minimo edittale stabilito dalla legge (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata gravità della pena adeguamento della pena sanzione penale inverosimiglianza delle persecuzioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILJAZOVSKI SEMRAN nato il 09/03/1996 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iljazovski Semran, ritenuto che l'unico motivo, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, trattandosi, peraltro, di una pena contenuta entro il minimo edittale stabilito dalla legge (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigl estensore Il Pres