Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding sentencing increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sergio Molfese inadmissible, rejecting his complaints about sentencing increases and mitigating circumstances. The court found the appellant's arguments manifestly unfounded because the lower court provided sufficient reasoning regarding his criminal history and the specific calculation of penalties for each offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be admissible; complaints regarding the calculation of sentencing increases or the denial of mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and the arguments are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFESE SERGIO nato a TORINO il 15/11/1972 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Molfese Sergio, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed agli aumenti operati per la continuazione, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, a fronte di congrua motivazione - si vedano le pagine 4-5 della sent. impugnata - che, da un lato, indica gli elementi ritenuti ostativi al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti nei plurimi precedenti penali e nell'assenza di un qualsivoglia riscontro della presunta riabilitazione del ricorrente invocata dalla difesa (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01) e dall'altro lato, ha precisato la misura dell'aumento per continuazione D er ciascun reato in mesi 4 in ragione dell'entità del danno, delle modalità professionali di realizzazione dei reati e della spiccata capacità a delinquere, in conformità al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, pertanto, tale onere argomentativo è stato implicitamente assolto in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consiglier estensore