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Ordinanza — n. 18967/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18967/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSKURA BLEDAR (CUI 01UNTOH) nato il 27/09/1982 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; .) Letto il ricorso di Perskura Bledar, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) dando atto di come la violenza sia stata impiegata, da parte del ricorrente, per sottrarsi alla p.g.; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di congrua motivazione - si veda pag. 3 della sent. impugnata - che da atto di come i reati commessi siano espressione, alla luce dei precedenti, di una inclinazione al reato soggettivamente espressiva di maggiore disvalore; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18967/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3) dando atto di come la violenza sia stata impiegata, da parte del ricorrente, per sottrarsi alla p.g.; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di congrua motivazione - si veda pag. 3 della sent. impugnata - che da atto di come i reati commessi siano espressione, alla luce dei precedenti, di una inclinazione al reato soggettivamente espressiva di maggiore disvalore; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente motivi di cassazione revisione della sentenza penale pentito inadempimento reiterato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSKURA BLEDAR (CUI 01UNTOH) nato il 27/09/1982 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; .)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Perskura Bledar, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) dando atto di come la violenza sia stata impiegata, da parte del ricorrente, per sottrarsi alla p.g.; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di congrua motivazione - si veda pag. 3 della sent. impugnata - che da atto di come i reati commessi siano espressione, alla luce dei precedenti, di una inclinazione al reato soggettivamente espressiva di maggiore disvalore; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigl ensore