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Ordinanza — n. 18966/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18966/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letti i ricorsi, proposti a mezzo dello stesso difensore, di Halilovic Andrea, Seferovic Diamanto, Halilovic Daniele e Halilovic Maycol, ritenuto che l'unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi che possono invocarsi invocazione di motivi legali motivi di cassazione motivi di rigore difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC ANDREA nato a MONTICHIARI il 07/05/1989 SEFEROVIC DIAMANTO nato a TORINO il 31/08/1993 HALILOVIC DANIELE nato a FAENZA il 28/12/1992 HALILOVIC MAYCOL nato a MONTICHIARI il 06/04/1987 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti a mezzo dello stesso difensore, di Halilovic Andrea, Seferovic Diamanto, Halilovic Daniele e Halilovic Maycol, ritenuto che l'unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consiglier stensore Il Presi en