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Sentenza — n. 18963/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to victim's withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment because the victim formally withdrew their criminal complaint while the appeal was pending. Although the defendant argued for the appeal's validity, the court held that the withdrawal extinguished the underlying crime under Italian law. Consequently, the appeal was dismissed without remittal, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 321 c.p.p.; Art. 635 c.p.: The withdrawal of a criminal complaint extinguishes the offense and prevails over procedural admissibility issues, requiring the higher court to declare the crime extinct and dismiss the appeal.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime criminal procedure victim's right appeal dismissal procedural costs Italian law minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 c.p.p.
Art. 635 c.p.
227681-01); rilevato che nel caso di specie è intervenuta remissione di querela seguita da formale accettazione; segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; Ritenuto che anche il reato di cui all'art. 635 cod.
art. 635 cod. pen
227681-01); rilevato che nel caso di specie è intervenuta remissione di querela seguita da formale accettazione; segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; Ritenuto che anche il reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sent. n. 24246 del 25/02/2004
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARZILLO GAETANO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 06/05/1947 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Garzillo Gaetano, preso atto che nelle more è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione; ritenuto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, Sent. n. 24246 del 25/02/2004 Ud. (dep. 27/05/2004) Rv. 227681-01); rilevato che nel caso di specie è intervenuta remissione di querela seguita da formale accettazione; segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; Ritenuto che anche il reato di cui all'art. 635 cod. pen. commesso con violenza o minaccia è divenuto procedibile a querela della persona offesa;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consigliere Estensore Il Presid nte