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Ordinanza — n. 18959/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming recidivism and general mitigating circumstances were wrongly applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Spada's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for challenging the lower court's sentencing decisions. The appellant argued that the application of recidivism and the denial of general mitigating circumstances violated the law, but the court found these grounds legally insufficient. Consequently, the appellate court's assessment of the defendant's criminal history and personal value was upheld as non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals alleging violations of recidivism rules or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is free from manifest illogic and based on a legitimate evaluation of the defendant's criminal record.

Parole chiave

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recidivism application general mitigating circumstances appeal inadmissibility criminal record evaluation manifest illogic standard recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
È pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore *sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface
249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ANNA nato a NAPOLI il 16/04/1977 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spada Anna, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva è proposto fuori dei casi previsti dalla legge; che le censure mosse appaiono indeducibili a fronte della corretta ed esaustiva giustificazione della ritenuta circostanza aggravante da parte Corte territoriale con riferimento tanto all'omogeneità del reato rispetto ai precedenti penali, quanto alla valorizzazione della non occasionalità della ricaduta; considerato che il secondo motivo, diretto censurare l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è proposto fuori dei casi previsti in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

È pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore *sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737); che, in applicazione di tali principi, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato i precedenti penali dell'imputata, gravi e specifici, le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale, e l'assenza di elementi sintomatici della necessaria rneritevolezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Con igliere Este so