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Ordinanza — n. 18958/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts factual reconstruction rather than legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's arguments merely repeated grievances already resolved in the appellate judgment. The applicant attempted to reconstruct facts and request a third factual evaluation, which violates the principle that the Supreme Court reviews only legal issues, not new facts. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Supreme Court cannot examine new facts or reconstruct the case; it can only review the legality of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reconstruction prohibited legal review principle repetitive grievances procedural costs award motivi di cassazione riesame dell'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUI MOHAMED nato il 16/11/1993 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daoui Mohamed, Considerato che il primo ed il secondo motivo sono meramente ripetitivi di doglianze già formulate nei gradi precedenti ed adeguatamente risolti nella sentenza di appello, a pg.2 e seguenti della motivazione; in sostanza, con il ricorso in cassazione si formulano ipotesi ricostruttive alternative chiedendo la terza valutazione del fatto, piuttosto che un giudizio di legittimità sulla sentenza impugnata, in violazione dei principi ordinamentali e processuali italiani; osservato il terzo motivo di ricorso contesta inammissibilmente il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, che esula anch'esso dal perimetro di competenza di questa Corte, se adeguatamente motivato come nel caso di specie a pg. 4, in fondo, della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de so in Roma, il 19 marzo 2024 Il Cons•gliere E tensore Il Pres dente