Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Soliberto Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility for a crime under Article 648bis of the Penal Code, arguing against the correctness of the reasoning. The court rejected these claims as totally generic and indeterminate, failing to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their scrutiny.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIBERTO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/10/1994 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Soliberto Antonio, Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648bis cod.pen., sono totalmente generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024