Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18954/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Conte's appeal inadmissible for contesting the sentencing rationale. Conte argued the penalty amount was incorrect, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls under the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and ordered Conte to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione rules that sentencing discretion, including the calculation of penalties based on aggravating and mitigating circumstances, belongs exclusively to the trial judge and cannot be reviewed on appeal for errors in reasoning regarding the penalty's magnitude.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion penal code articles appeal inadmissibility trial judge authority penalty calculation verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GIOVANNI nato a TORINO il 28/09/1968 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Conte Giovanni, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla entità della pena comminata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata, che - anche per relationem rispetto alla decisione del primo giudice - ha dato compiutamente conto dei parametri che sono stati presi in considerazione per la dosimetria della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsiglier Estensore Il Presiden