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Ordinanza — n. 18953/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18953/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI ROSARIO nato a FORINO il 11/08/1959 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lamberti Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione della legge penale e di altre norme giuridiche, non specificamente indicate, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18953/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso all'autorità di vigilanza motivi di cassazione legittimazione a ricorrere impugnazione della cancellazione procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI ROSARIO nato a FORINO il 11/08/1959 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lamberti Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione della legge penale e di altre norme giuridiche, non specificamente indicate, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Conigliere Estrsore Il Presidente