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Ordinanza — n. 18952/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18952/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18952/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO CIRO nato a NAPOLI il 13/06/1966 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ciro De Stefano, Considerato che il motivo unico contesta in maniera del tutto generica la sentenza in relazione alla mancata concessione delle generiche (in assenza di specifico motivo d'appello sul punto, con conseguente applicazione della regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello) ed alla qualificazione del fatto (senza tuttavia formulare alcuna critica alla motivazione del provvedimento impugnato, che tratta la questione in termini giuridicamente ineccepibili a pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18952/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello) ed alla qualificazione del fatto (senza tuttavia formulare alcuna critica alla motivazione del provvedimento impugnato, che tratta la questione in termini giuridicamente ineccepibili a pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità deduzione per spese censure procedurali opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO CIRO nato a NAPOLI il 13/06/1966 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro De Stefano, Considerato che il motivo unico contesta in maniera del tutto generica la sentenza in relazione alla mancata concessione delle generiche (in assenza di specifico motivo d'appello sul punto, con conseguente applicazione della regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello) ed alla qualificazione del fatto (senza tuttavia formulare alcuna critica alla motivazione del provvedimento impugnato, che tratta la questione in termini giuridicamente ineccepibili a pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così eciso i Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsiglier Estensore Il Pre en