Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18951/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18951/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18951/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO VALENTINO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 14/04/1992 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Nicastro Valentino, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'inosservanza ed erronea applicazione di legge, ovvero l'illegalità della pena pecuniaria è manifestamente infondato perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli .artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nello specifico, il vizio lamentato dalla difesa non trova riscontro, dal momento che la pena determinata dalla Corte territoriale con riferimento al reato di rapina aggravata, determinata nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 336 di multa, risulta comunque ridotta, essendo state valutate le circostanze attenuanti ex art. 62-bis prevalenti rispetto alle circostanze di segno opposto, con onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta vizio di legge e difetto della motivazione in relazione alla valorizzazione delle individuazioni fotografiche effettuate dalla persona offesa, in relazione a tutti i fatti contestati all'odierno ricorrente, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che nel caso di specie, come emerge dalle pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'utilizzabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, che, al pari di ogni altra prova di natura dichiarativa, possono certamente essere posti a base del giudizio di penale responsabilità, purché sottoposti ad un rigoroso vaglio di attendibilità da parte dei giudici di merito; che , in ogni caso, «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice (nel caso di specie privo di ogni vizio di illogicità) e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18951/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina sanzioni penali pena pecuniaria non riscuotibile confisca di valori patrimoniali commutazione della pena pecuniaria riduzione della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO VALENTINO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 14/04/1992 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Nicastro Valentino, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'inosservanza ed erronea applicazione di legge, ovvero l'illegalità della pena pecuniaria è manifestamente infondato perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli .artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nello specifico, il vizio lamentato dalla difesa non trova riscontro, dal momento che la pena determinata dalla Corte territoriale con riferimento al reato di rapina aggravata, determinata nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 336 di multa, risulta comunque ridotta, essendo state valutate le circostanze attenuanti ex art. 62-bis prevalenti rispetto alle circostanze di segno opposto, con onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta vizio di legge e difetto della motivazione in relazione alla valorizzazione delle individuazioni fotografiche effettuate dalla persona offesa, in relazione a tutti i fatti contestati all'odierno ricorrente, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che nel caso di specie, come emerge dalle pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'utilizzabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, che, al pari di ogni altra prova di natura dichiarativa, possono certamente essere posti a base del giudizio di penale responsabilità, purché sottoposti ad un rigoroso vaglio di attendibilità da parte dei giudici di merito; che , in ogni caso, «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice (nel caso di specie privo di ogni vizio di illogicità) e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Conigliere Es ns