Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giuseppe Prete's appeal against the excessive sentence inadmissible. Prete argued the penalty was too harsh, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains with the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Prete was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The assessment of sentence severity and the application of aggravating or mitigating circumstances fall within the discretionary power of the court of first instance, rendering appeals challenging the excessive nature of the penalty inadmissible in cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETE GIUSEPPE nato a OSTUNI il 12/10/1974 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Prete Giuseppe, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, nel caso di specie, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della determinazione della pena, quali il fatto che l'imputato commetteva i reati contestati mentre era in esecuzione di pena (si veda in particolare pag.6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsigliere E tensore